Confisca per equivalente e diritti dei terzi intestatari

Lo scorso 23 ottobre la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in tema di confisca per equivalente di beni formalmente intestati a soggetti terzi, affrontando la questione se i beni sequestrati o confiscati appartenessero effettivamente alle ricorrenti o se queste fossero meri prestanome.

La causa avanti la CEDU

La causa riguardava la confisca di beni appartenenti alle ricorrenti, il cui valore è stato ritenuto equivalente ai proventi (profitto) di reati commessi dal loro padre. La confisca è stata disposta sulla base dell’accertamento secondo cui, pur essendo le ricorrenti formalmente proprietarie, detti beni erano nella disponibilità effettiva dell’autore del reato.

Gli elementi indicati dai giudici a sostegno di tale affermazione erano i loro stretti legami familiari con l’imputato e la mancanza di sufficienti risorse economiche per l’acquisto.

La vicenda

Nel 2008 veniva avviata un’indagine penale nei confronti del padre delle ricorrenti per omessa dichiarazione dei redditi, truffa e bancarotta fraudolenta. Nel corso del procedimento contro costui, si disponeva il sequestro dei beni delle ricorrenti, finalizzato alla confisca per equivalente. Il sequestro si fondava sulla conclusione che l’intestazione dei beni alle ricorrenti fosse fittizia e che l’imputato avesse usato le figlie come intestatarie di comodo per sottrarre i beni ai creditori.

Le ricorrenti chiedevano la revoca del sequestro, sostenendo – tra l’altro – di aver acquisito i beni tramite eredità, donazioni dai nonni e prestiti bancari. Si revocava il sequestro relativamente ad una parte dei beni, rilevandosi che alcuni di essi erano stati effettivamente ereditati, mentre per altri non vi erano prove sufficienti che l’intestazione fosse fittizia. Tuttavia si confermava il sequestro per gli altri beni, ritenendo che le ricorrenti non disponessero di mezzi propri adeguati ad acquistarli e considerati i loro stretti legami familiari con il prevenuto.

Successivamente, condannato il padre, si disponeva la confisca dei beni delle ricorrenti, ritenendo che, nonostante la loro formale intestazione, fossero nella disponibilità del genitore. A seguito di ulteriorigravami si revocava la confisca di alcuni beni, ma si confermava quella sugli altri beni, ribadendo che i fondi utilizzati per l’acquisto non fossero loro. La Cassazione confermava definitivamente la confisca di questi beni, ritenendo che l’acquisto fosse frutto di un accordo tra il padre e le ricorrenti per intestare i beni in modo fittizio.

I principi generali sulla confisca di beni formalmente appartenenti a terzi

I beni appartenenti a un terzo estraneo al reato non possono, in linea generale, essere sottoposti a confisca. Tuttavia, la confisca per equivalente di beni appartenenti a terzi è possibile se tali beni, pur essendo formalmente intestati ad altri, risultano nella disponibilità del reo.

In tali casi, la confisca non è rivolta contro il terzo, ma contro il reo. Il terzo è colpito solo indirettamente perché – indipendentemente dall’intestazione formale – il bene è di fatto nella disponibilità dell’autore del reato.

La definizione di disponibilità dei beni sottoposti a confisca

La disponibilità del bene non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, che comprende tutte le situazioni in cui il bene rientra nella sfera degli interessi economici del reo – anche se il potere di disposizione è esercitato tramite terzi – e si manifesta nell’esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.

L’accertamento sulla disponibilità dei beni sottoposti a confisca

La giurisprudenza richiede che la disponibilità dei beni da parte del reo sia accertata in modo rigoroso e sulla base di elementi specifici e non di mere supposizioni. In particolare, non è sufficiente accertare l’elemento negativo, secondo cui il proprietario formale non disponeva delle risorse per acquistare i beni; occorre anche la prova dell’elemento positivo, secondo cui essi restano di fatto nella disponibilità del reo. L’onere della prova grava sull’accusa.

Rimedi a disposizione dei terzi

La confisca deve avvenire senza pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.

I terzi che si dichiarano proprietari di beni sequestrati possono contestare il decreto di sequestro emesso dal giudice presentando una richiesta di riesame entro dieci giorni dall’esecuzione.
Possono inoltre chiedere la restituzione dei beni sequestrati. Contro una decisione di rigetto (o contro qualsiasi altro provvedimento inerente al sequestro), possono proporre appello cautelare.
I terzi proprietari di beni confiscati nel corso del processo penale non possono impugnare la sentenza penale. Possono tuttavia presentare domanda al giudice dell’esecuzione per ottenere la restituzione dei beni.

Il ricorso alla Corte EDU

Le ricorrenti hanno sostenuto, tra l’altro, che il sequestro e la confisca dei loro beni erano stati sproporzionati, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

In particolare, hanno specificato che non fosse sufficiente dimostrare che i terzi non disponessero di mezzi per acquistare i beni; le autorità avrebbero dovuto dimostrare – sulla base di elementi precisi e concordanti, e non di mere supposizioni – che l’autore del reato avesse mantenuto un rapporto di fatto con i beni, esercitando poteri corrispondenti a quelli del proprietario.

I principi rammentati dalla Corte EDU

La Corte EDU ha rammentato che l’Articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede che qualsiasi ingerenza sia ragionevolmente proporzionata allo scopo perseguito: deve essere raggiunto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e i requisiti della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.

Inoltre ha precisato che sia sufficiente un grado di prova fondato sulla preponderanza o sull’elevata probabilità dell’origine illecita, combinato con l’incapacità del proprietario di dimostrare il contrario.

Quanto allo scopo punitivo, la Corte ha ritenuto che, per essere considerata necessaria e adeguata al suo perseguimento, una misura di sequestro o confisca debba incidere su beni effettivamente appartenenti all’autore del reato. In caso contrario, la misura risulterebbe da un lato inidonea a costituire una sanzione nei confronti dell’autore del reato e dall’altro imporrebbe un onere ingiustificato al reale proprietario dei beni.

Tale conclusione si deve fondare su una preponderanza di elementi che suggeriscano che i proprietari formali siano meri prestanome e sulla loro incapacità di provare il contrario. Non è sufficiente che i giudici interni dimostrino semplicemente la mancanza di reddito soddisfacente per l’acquisto, poiché ciò potrebbe, al massimo, provare l’origine illecita dei beni, ma non la natura fittizia dell’intestazione.

La decisione della Corte EDU

La Corte EDU hadichiarato che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nei confronti delle ricorrenti.

La Corte ha osservato che, nelle motivazioni addotte dai giudici interni, non fosse emerso alcun elemento concreto a sostegno della conclusione secondo cui i beni fossero di fatto di proprietà del padre: il semplice accertamento della mancanza di mezzi per l’acquisto è insufficiente.

Pertanto, gli elementi addotti dai giudici interni sono stati ritenuti insufficienti a dimostrare che i beni fossero nella disponibilità dell’autore del reato; inoltre le autorità interne non hanno accertato chi esercitasse effettivamente il controllo sui beni: oltre all’esame dei redditi delle ricorrenti, non è stato compiuto alcun tentativo di verificare chi facesse uso dei beni, ne curasse la manutenzione, li gestisse o ne traesse un reddito.

I giudici nazionali non hanno affrontato la questione della reale titolarità in modo ragionevole e non hanno indicato elementi specifici dai quali desumere che i beni fossero nella disponibilità dell’autore del reato. Pertanto, la confisca non era sufficientemente giustificata.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo