Lo scorso 29 maggio la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza n. 20138 in cui ha affermato che integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di sottrazione definitiva della cripto-attività bitcoin.
Che cosa è una criptoattività
Il Regolamento europeo sulle criptoattività del 31 maggio 2023, n. 2023/1114/UE, ha definito cripto-attività una rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente, utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga.
Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 sull’antiriciclaggio ha richiamato la medesima definizione.
Il bitcoin, che è la prima e la più nota delle cripto-attività, è, pertanto, una rappresentazione di un valore o di un diritto, digitale, sicché esso è costituito da dati informatici.
La vicenda
La persona offesa aveva trasferito il possesso dei dati informatici relativi al proprio bitcoin sul portafoglio elettronico, e-wallet, dell’imputato che, incaricato di investirlo in una successiva operazione economica, non vi aveva provveduto e, a dispetto delle reiterate richieste, non lo aveva più restituito. Il valore della criptovaluta al momento della mancata restituzione da parte dell’imputato è stato accertato in Euro 7.500,00 sulla base delle quotazioni di mercato.
Il ricorso per cassazione
Il trader, condannato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la violazione della fattispecie di appropriazione indebita in relazione agli elementi costitutivi: il delitto di appropriazione indebita presuppone l’apprensione di un bene mobile e, nel caso di dati informatici, l’apprensione fisica del dato e/o del valore informatico, mentre nella vicenda si sarebbe verificata solo una transazione virtuale e non sarebbero stati sottratti o trattenuti files informatici per non essere avvenuto alcun passaggio materiale di files dalla persona offesa all’intermediario finanziario.
Il ricorrente ha escluso che il Bitcoin sia una cosa mobile ed un file informatico e ha sostenuto si tratti meramente di una criptovaluta, quindi un valore e che non vi sia stato un soggetto che abbia consegnato o passato files, mentre si è verificato un conferimento di tale valore in un e-wallet, attività che comporta esclusivamente un diritto di credito/debito verso la controparte e, quindi, nessun reato.
Il principio di diritto
La Corte di cassazione ha chiarito che il bitcon è qualificabile come cosa mobile agli effetti della legge penale, in quanto dato informatico.
In particolare ha specificato che i dati informatici, per fisicità strutturale, possibilità di misurarne le dimensioni e trasferibilità da un luogo all’altro, sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale e ha precisato che il bitcoin è appunto costituito da dati informatici.
La conclusione della vicenda
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, spiegando che fosse integrato il delitto di appropriazione indebita, poiché il possesso dei dati informatici relativi al bitcoin non era mai stato restituito nonostante le reiterate richieste avanzate dall’investitore al trader in conseguenza della mancata realizzazione dell’operazione.
Infatti, la persona offesa aveva trasferito i dati informatici relativi al proprio bitcoin sul portafoglio elettronico del trader con l’accordo che questi investisse il bitcoin in un’operazione, dietro un compenso del 5% del guadagno che si attendeva da tale operazione, così trasferendo all’imputato non la proprietà del bitcoin ma il semplice possesso di esso, avendogli trasmesso i medesimi dati informatici con il preciso incarico di investire il bitcoin.
Considerato che, per le modalità di interscambio che connotano Bitcoin, il suddetto trasferimento non poteva essere annullato dall’investitore, la mancata restituzione del bitcoin da parte del ricorrente ha integrato l’indebita appropriazione del bene mobile costituito dai dati informatici relativi al bitcoin e, con essi, dello stesso bitcoin.
Lo studio legale Dal Pozzo a Milano presta la propria assistenza a soggetti privati, enti ed imprese anche in tema di reati contro l’economia e il patrimonio.