La messa alla prova nel processo penale a carico di imputati minorenni è un istituto volto allo sviluppo, in senso positivo, della personalità del giovane ed al suo reinserimento sociale, attraverso il recupero delle sue capacità evolutive; la funzione è esclusivamente rieducativa e non vi è alcuna finalità sanzionatoria e consente, in caso di esito positivo del percorso, la pronuncia di sentenza che dichiara estinto il reato; l’esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento.
Due tipologie di messa alla prova minorile
Vi sono due tipologie di messa alla prova minorile, quella ordinaria e quella semplificata o anticipata. Quest’ultima è stata introdotta recentemente dal c.d. Decreto Caivano ed è stata oggetto della recente sentenza n. 23/2025 della Corte Costituzionale.
La messa alla prova ordinaria
La messa alla prova ordinaria è avviata in fase di giudizio ed il processo è sospeso, finché il minore rimane affidato ai Servizi della Giustizia Minorile che, anche in collaborazione con i Servizi degli Enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo.
Rappresenta un’innovazione nel processo penale minorile in quanto, contrariamente alle ipotesi di c.d. probation applicate in altri Paesi, non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna ed anzi si pone quale modalità alternativa di definizione del processo penale: non contiene alcun accertamento di merito in ordine alla sussistenza del reato ed alla responsabilità del minorenne ed il giudizio non viene celebrato.
I Servizi sociali elaborano il progetto di messa alla prova sulla base delle risorse personali, familiari e ambientali del minore ed è fondamentale che questi accetti e condivida il contenuto del progetto.
Procedimento relativo alla messa alla prova minorile ordinaria
Il Tribunale per i Minorenni valuta la disponibilità dell’imputato minorenne all’inserimento in un adeguato contesto di vita (spesso comunitario e, in quanto tale, connotato da un complesso di regole da rispettare) con l’intervento ed il sostegno dei servizi sociali, in base ad un progetto che sia consono alle sue esigenze educative e ad un positivo sviluppo della sua personalità, nonché, conseguentemente, la disponibilità del medesimo ad un percorso di rivisitazione critica del proprio comportamento ritenuto illecito.
Se il minore acconsente a questa definizione, il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno.
Il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l’invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni.
La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
Preclusioni alla messa alla prova minorile ordinaria
La Riforma Cartabia ha introdotto alcune preclusioni alla messa alla prova minorile ordinaria: essa non si applica ai delitti di omicidio aggravato, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo aggravata.
La messa alla prova minorile semplificata o anticipata
La messa alla prova minorile semplificata o anticipata è uno strumento, che consente al minore sottoposto a procedimento penale di definire l’iter anticipatamente su proposta del P.M.
Caratteristiche della messa alla prova minorile semplificata o anticipata
La semplificazione della messa alla prova minorile anticipata consiste nell’inferiore durata del programma di reinserimento – fino a 8 mesi – e prevede un coinvolgimento meno intenso dei servizi minorili, posto che l’impulso alla redazione del programma non spetta ad essi – come nella messa alla prova minorile ordinaria – ma alla difesa.
L’anticipazione è dettata invece dalla sua attivazione già in fase di indagini preliminari, rimessa alla discrezionalità del P.M.
Procedimento relativo alla messa alla prova minorile semplificata o anticipata
Il PM minorile durante le indagini preliminari, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, può notificare al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento.
La proposta è subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza o attività di carattere socio-relazionale per un periodo compreso da due a otto mesi.
Lo svolgimento di attività lavorativa e collaborativa è una particolarità di questo istituto.
Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell’amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell’indagato o del suo difensore, in ottica di responsabilizzazione del minore e della famiglia, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero.
Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al GUP, organo collegiale – come la Corte Costituzionale ha affermato con la sentenza 23/2025 – fissa l’udienza in camera di consiglio per deliberare sull’ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione, stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente.
Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il GUP restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato, che qui prescinde dall’interrogatorio dell’indagato ovvero dal suo stato custodiale.
In caso di esito positivo del percorso rieducativo il GUP dichiara con sentenza estinto il reato; in caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi in cui il rito è previsto.
Preclusioni alla messa alla prova minorile semplificata o anticipata
La messa alla prova minorile semplificata o anticipata non è applicabile a tutti i reati, ma solo ai fatti che non rivestono particolare gravità nell’ambito dei limiti edittali sopra indicati.
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