Autoriciclaggio nelle operazioni digitali

Lo scorso 9 febbraio la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza in cui ha chiarito, tra l’altro, gli elementi del reato di autoriciclaggio, affermando che la sussistenza del profitto è un elemento eventuale, non necessario per integrare il reato che si configura ogni volta l’autore del reato presupposto ne investa il provento con finalità dissimulatorie.

Il reato di autoriciclaggio

La norma punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un reato, utilizza, sostituisce o trasferisce i proventi illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, al fine di ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. È volta a contrastare l’occultamento e il reimpiego di proventi illeciti, rafforzando la tutela del sistema economico e finanziario.

La vicenda

Un consulente finanziario era stato condannato in I e II grado per i reati di truffa, abusivismo finanziario e autoriciclaggio: in particolare, i Giudici di merito avevano ritenuto l’autoriciclaggio consumato trasferendo il denaro provento delle truffe dapprima su conti esteri a lui intestati e, poi, investendolo su piattaforme d’investimento online, così dissimulandone definitivamente la provenienza delittuosa.

Il ricorso per Cassazione

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancanza di responsabilità per il reato di autoriciclaggio. In particolare, ha evidenziato che lo spostamento del denaro provento delle truffe su conti correnti facenti capo al prevenuto non integra il reato in quanto non idoneo a dissimularne la provenienza illecita: manca, secondo la tesi difensiva, la generazione di un profitto a partire dalle somme stanziate, che, non essendo state investite, non hanno procurato alcun profitto; invero l’operazione era consistita in un mero trasferimento di denaro. Assenti, pertanto, gli elementi costitutivi del reato, ovvero l’utilizzo del denaro di provenienza illecita in un’attività finanziaria, l’idoneità dissimulatoria delle operazioni di reimpiego e l’identificazione del profitto.

La decisione della Suprema Corte.

La Suprema Corte ha osservato che effettivamente non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. Ma ha altresì precisato che nella vicenda era stato accertato che il denaro provento delle truffe solo in prima battuta era transitato su conti esteri intestati al consulente finanziario – fatto irrilevante per l’integrazione del riciclaggio – mentre poi il denaro è stato immesso su piattaforme di investimento online, attività che impediva la ricostruzione delle movimentazioni attuando la finalità dissimulatoria richiesta dalla fattispecie. Il punto rilevante – ha affermato la Corte di Cassazione è questo, quale passaggio decisivo ai fini dell’integrazione del reato.

L’individuazione del profitto nei reati di riciclaggio

Gli Ermellini hanno chiarito che il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto.

Il ragionamento prende le mosse dal riconoscimento del disvalore della condotta di autoriciclaggio, rinvenibile essenzialmente nella re-immissione nel circuito legale di beni provento di una pregressa attività illecita.

Ne consegue che per la consumazione del reato è sufficiente la sussistenza di una condotta di investimento con idoneità dissimulatoria.

Pertanto, il profitto del delitto di autoriciclaggio dev’essere individuato nell’intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, e non solo nell’ipotetico quid pluris derivante dalla condotta di investimento dissimulatoria.

Il principio di diritto

La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto per cui l’autoriciclaggio si configura con la re-immissione nel circuito legale di beni di provenienza illecita, anche senza generazione di profitto ulteriore e che il profitto del reato può coincidere con quello generato dai delitti presupposto.

L’esito del ricorso per Cassazione

La Corte di Cassazione ha giudicato manifestamente infondato questo motivo di ricorso.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo