Un post ironico pubblicato sui social non è diffamazione

Lo scorso 12 maggio la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza in cui ha ritenuto che un post ironico e colloquiale pubblicato sul social network Facebook non integrasse il reato di diffamazione.

La vicenda

L’imputata aveva pubblicato sul social network Facebook frasi relative ad un’iniziativa politica di un consigliere comunale e la persona offesa aveva proceduto alla querela per diffamazione.

Il Tribunale aveva giudicato diffamatorie le frasi, perché avevano attribuito mancanza di cultura alla persona offesa e aveva assolto l’imputata con la formula della particolare tenuità del fatto e condannato la stessa a statuizioni civili nei confronti della persona offesa costituita parte civile.

Il bene giuridico tutelato dal reato di diffamazione

Il bene giuridico tutelato dal reato di diffamazione è l’onore di ciascuna persona nel suo riflesso in termini di valutazione sociale.

In particolare, è la reputazione, intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera.

L’evento punito dal reato di diffamazione

L’evento punito dal reato di diffamazione è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di una parola lesiva, che sia diretta, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino.

Tale evento è considerato psicologico e consiste nella percezione sensoriale e intellettiva, da parte di terzi, dell’espressione offensiva.

Inoltre le parole utilizzate devono essere attributive di qualità sfavorevoli alla persona offesa ovvero gettare, comunque, una luce negativa su quest’ultima, sostanziandosi in un’affermazione che contiene una carica dispregiativa tale da essere avvertita nel comune sentire come espressione lesiva della reputazione.

Il bilanciamento tra diritto all’onore e libertà di espressione

Gli Ermellini hanno interpretato la vicenda in armonia col dettato della Costituzione, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero, ovvero la libertà di espressione e hanno consolidato il principio per cui il diritto all’onore ed al decoro va contemperato con il diritto alla libertà di espressione: il contemperamento va realizzato privilegiando la libertà di espressione laddove l’affermazione lesiva dell’altrui reputazione sia caratterizzata congiuntamente da tre caratteristiche: la verità, la pertinenza e la continenza.

La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ha giudicato che nella vicenda in esame le affermazioni censurate fossero invero prive di contenuti espressamente denigratori e lesivi del diritto alla reputazione altrui: esse, pur manifestando dissenso e meraviglia, non sono risultate, secondo il comune sentire, idonee ad attribuire alla persona offesa qualità oggettivamente screditanti sul piano culturale o personale.

Alla luce delle premesse tratte nei punti che precedono, il Collegio di legittimità ha ritenuto l’assenza di attribuzione al destinatario di specifici difetti, con espressioni volutamente denigratorie e lesive del diritto alla reputazione ed all’immagine personale e di volontà di veicolare espressioni offensive.

La Suprema Corte ha, quindi, annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste e ha disposto la revoca delle statuizioni civili.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo