Lo scorso 10 marzo la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza in cui ha precisato che l’installazione abusiva di microspia atta a intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche è reato e ne ha precisato gli elementi costitutivi.
La vicenda
Gli imputati avevano installato nell’auto della madre, utilizzata dal padre, un registratore vocale per carpire le conversazioni del padre con la di lui amante e provare l’adulterio; in seguito l’apparecchiatura ha registrato una conversazione tra i due soggetti e la notizia è stata poi diffusa nella comunità cui apparteneva la famiglia. I figli e la madre sono stati condannati dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, tra l’altro, per il reato di installazione abusiva di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche.
Il ricorso per Cassazione
Gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, deducendo, tra l’altro, che l’apparecchio fosse un registratore vocale e che la conversazione del padre con la di lui amante fosse stata captata in via accidentale per l’attivazione del sistema bluetooth, con conseguente assenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.
La condotta punita dal reato di installazione abusiva di strumenti di intercettazione
Il reato, per la parte che qui interessa, punisce la condotta commessa da chiunque, abusivamente, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica tra altre persone, installa strumenti idonei intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche tra altre persone.
Il bene giuridico protetto
I Giudici di legittimità hanno specificato che il reato anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene: se la riservatezza e la libertà delle comunicazioni vengono lese effettivamente nel momento dell’intercettazione abusiva, che è un’ulteriore fattispecie di reato, qui si punisce la condotta e l’atto che conducono a quella lesione, che ancora non si è consumata, ma che avverrà a causa di questa condotta e di questo atto.
Ambito di applicazione della norma incriminatrice
La Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito di applicazione della norma incriminatrice: sono puniti i comportamenti e gli atti antecedenti all’attività di intercettazione e che la rendono possibile.
Quindi l’installazione di registratori e microspie rientra in questo ambito di applicazione poiché è l’attività necessaria alla successiva intercettazione illecita.
Rileva unicamente l’attività in sé stessa di installazione delle microspie, mentre la successiva attività di intercettazione illecita sarà valutata ai fini dell’integrazione di ulteriori reati.
Pertanto, la norma è integrata anche nel caso in cui la microspia non abbia funzionato o in quello in cui non sia stata attivata.
L’unica circostanza idonea ad escludere la sussistenza del reato è l’inidoneità assoluta dell’apparecchio.
I soggetti intercettabili
La Suprema Corte ha specificato che l’installazione di microspia riguarda la captazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche di altre persone diverse da colui che ha operato l’installazione.
Ciò che rileva, dunque, è che l’installazione della microspia sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l’agente non partecipi.
Inoltre, la captazione può avere riguardo alle conversazioni telefoniche, ma anche alle comunicazioni tra presenti.
L’esito del ricorso
Gli Ermellini hanno confermato la condanna per il reato di installazione abusiva di apparecchio atto a intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche.
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