La pubblicazione di immagini sui social senza consenso è trattamento illecito di dati personali

Il Tribunale di Pescara lo scorso 16 gennaio ha depositato la sentenza in tema di trattamento illecito di dati personali in cui ha affermato che la pubblicazione di immagini su una piattaforma social pubblica realizzata in assenza del consenso dell’interessato configura il reato.

La vicenda

L’imputata aveva realizzato una diretta Facebook attivata dal proprio account mediante videoriprese con il proprio telefono cellulare degli utenti in coda presenti presso lo sportello di un ufficio pubblico, senza il loro consenso e contro l’espressa volontà degli operatori incaricati di pubblico servizio. È stata rinviata a giudizio per la commissione del reato di trattamento illecito di dati personali.

Il reato di trattamento illecito di dati personali

Il reato di trattamento illecito di dati personali sanziona chi, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, arreca nocumento all’interessato, operando in violazione delle previsioni sui dati stabilite dal Codice della Privacy.

Il delitto è esteso al semplice cittadino che diffonde dati sensibili a terzi senza il consenso del titolare, anche se ne è entrato in possesso occasionalmente. Il divieto di diffusione, infatti, vale per tutti i soggetti che sono entrati in possesso dei dati sensibili, al di là del modo in cui la circostanza è avvenuta, compresa l’acquisizione casuale.

Oggetto della condotta di reato

Il Codice Privacy punisce l’indebita diffusione senza consenso dell’interessato e non il recepimento del dato.

Quanto all’elemento del nocumento, con tale locuzione deve intendersi un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura patrimoniale o non patrimoniale, subito dal soggetto passivo.

I requisiti soggettivi della fattispecie

È richiesto che la volontà del soggetto agente sia connotata dal porsi lo scopo ulteriore – alternativamente – del profitto (anche in vantaggio di terzi) o del danno, pur non occorrendo che tale fine venga effettivamente conseguito.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha chiarito che nel caso di specie l’imputata con la diffusione delle immagini videoriprese ha trattato i dati personali dei soggetti presenti nell’ufficio in assenza del relativo consenso e, perciò, ha commesso il reato: la trasmissione in diretta su una piattaforma social delle immagini della vicenda che la stava interessando in quel momento ha leso evidentemente la privacy dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti ripresi dalla stessa nel corso della diretta Facebook.

Il Tribunale ha pertanto condannato l’imputata.

Il caso della pubblicazione di una foto su piattaforma social

Questa pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

In altra vicenda, ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrarsi il reato di trattamento illecito dei dati personali anche mediante pubblicazione di una sola foto su una piattaforma pubblica in assenza del consenso dell’interessato.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il consenso all’uso dell’immagine come foto profilo WhatsApp non equivale affatto a una diffusione indiscriminata; la successiva pubblicazione della stessa su un gruppo Facebook, accessibile ad un pubblico molto più ampio e in un contesto denigratorio, integra una condotta di trattamento illecito di dati personali.

È irrilevante che la foto fosse visibile ai contatti WhatsApp: la sua ulteriore diffusione senza consenso comporta un’autonoma e grave ferita alla riservatezza della persona ritratta e dei soggetti terzi.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo