Lo scorso 28 luglio la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza in cui stabilisce che un oggetto di design e, in particolare, il Cubo di Rubik deve essere considerato un’opera dell’ingegno e, come tale, è protetto dal diritto d’autore in Italia ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633.
La vicenda
L’imputata, commerciante cinese, era stata condannata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello alle pene di legge per violazione penale del diritto d’autore, in particolare perché aveva riprodotto o posto in vendita 21 Cubi di Rubik senza autorizzazione. Il Cubo di Rubik è stato giudicato dalle corti di merito un prodotto dotato di creatività e originalità, idoneo a rientrare tra le opere dell’ingegno tutelate dalla legge sul diritto d’autore: la combinazione tra forma geometrica, colori e meccanismo possiede le caratteristiche precisate.
L’imputata ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo, viceversa, che il Cubo di Rubik sia liberamente riproducibile, trattandosi solamente di un giocattolo sprovvisto dei requisiti che garantiscono la protezione della legge sul diritto d’autore. Nello specifico, ha richiamato la giurisprudenza della Corte UE che ha negato la registrazione del Cubo come marchio.
Il Cubo di Rubik
Si tratta del noto puzzle tridimensionale, creato nel 1974 dal professore di design e architetto Ernő Rubik, caratterizzato da colori, forma e funzionamento specifici. Il rompicapo, il cui meccanismo interno consente di realizzare milioni di possibili posizioni, è esposto al MoMA di New York, quale espressione del design e simbolo degli anni ’80.
La giurisprudenza della Corte UE
La ricorrente ha invocato la recente giurisprudenza elaborata dal Tribunale dell’Unione Europea, che ha disposto l’annullamento dei marchi costituiti dalla forma tridimensionale del Cubo di Rubik: reputandolo una mera forma necessaria al funzionamento di un oggetto, ha applicato la normativa comunitaria, che non consente la registrazione di marchi costituiti dalla forma necessaria a ottenere un risultato tecnico.
Di conseguenza il Cubo di Rubik non può essere registrato come marchio di forma in Europa.
La decisione della Suprema Corte
La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso fosse infondato e lo ha rigettato, condividendo le motivazioni argomentate dai giudici di merito.
Preliminarmente gli Ermellini hanno precisato che la tutela apprestata dalla legge sul diritto d’autore ha come oggetto il diritto d’autore in quanto tale, inteso come paternità dell’opera di ingegno, e i diritti connessi al suo esercizio, cui è collegato il diritto al suo sfruttamento economico, a prescindere da qualunque formalità legata al marchio o al brevetto.
Quanto al cubo di Rubik, i Giudici di Cassazione hanno osservato che l’argomento difensivo relativo all’annullamento del marchio fosse irrilevante, perché la riconosciuta impossibilità di registrare il marchio tridimensionale del cubo con le sei facce di quei determinati colori non esclude che, ai fini del reato contestato, si tratti di un’opera d’ingegno come tale protetta dal diritto di autore.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata in proposito: in vicende precedenti il medesimo principio è stato applicato ad un caso di magliette riproducenti personaggi dei cartoni animati; ad un caso di detenzione per la vendita di porta cellulari illecitamente riproducenti le immagini stampate dei personaggi di cartoni animati destinate al circuito cinematografico e televisivo; ad un altro caso di protezione di immagini di personaggi dei cartoni animati.
Il principio di diritto.
In Italia anche le opere riconosciute come design industriale possono essere tutelate penalmente come opere di ingegno.
In sintesi
In Italia la tutela penale di oggetti di design non è condizionata al marchio o al brevetto; è invece assicurata all’opera dell’ingegno in quanto risultato della capacità creativa: gli oggetti di design industriale sono riconosciuti e garantiti anche penalmente, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge sul diritto d’autore quali il carattere creativo, l’originalità e il valore artistico.
Nel caso del Cubo di Rubik questi requisiti sono evidenti: la creatività dell’autore ha realizzato un oggetto la cui originalità è individuabile nelle 6 facce, nella combinazione dei particolari colori, nella forma geometrica cubica, nel meccanismo di rotazione, nella possibilità di realizzare milioni di posizioni. Per queste ragioni è divenuto un simbolo di un’epoca e non è paragonabile ad un semplice puzzle, che non godrebbe della tutela della legge sul diritto d’autore.
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