Lo scorso 12 agosto la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza in cui ha affermato che la pubblicazione di un video offensivo sul social-network Tik Tok costituisce il reato di diffamazione aggravata da mezzo di pubblicità.
La vicenda
L’imputata è stata ritenuta responsabile di diffamazione aggravata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello per la pubblicazione sul social-network TikTok, tramite un profilo a costei riconducibile, dei video in cui pronunciava espressioni offensive nei confronti della persona offesa.
Ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, articolando, tra l’altro, quale motivo di censura l’erroneo giudizio sulla configurazione del reato di diffamazione. Secondo la ricorrente non si sarebbe trattato di diffamazione ma di ingiuria, fattispecie depenalizzata: i video erano stati realizzati in diretta tramite la piattaforma TikTok, venendo visualizzati da molteplici utenti, compresa la persona offesa, sicché la presenza anche virtuale della persona offesa, oltre che dei terzi e dell’offensore, determinerebbe l’illecito civile dell’ingiuria aggravata ed escluderebbe il delitto di diffamazione aggravata.
La differenza classica tra diffamazione e ingiuria
La presenza della persona offesa è il requisito rilevante per distinguere la diffamazione rispetto l’ingiuria: la presenza della persona offesa al momento della pronuncia delle frasi offensive integra la violazione di ingiuria, mentre la diffamazione si perfeziona allorquando l’offesa alla reputazione altrui avvenga comunicando con più persone, senza che la persona offesa sia presente. Mentre nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.
Il concetto di presenza nella dimensione immateriale di internet
Tradizionalmente il concetto di presenza implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e terze persone. Oggi, i moderni sistemi tecnologici ne rendono necessaria una declinazione dedicata, consentendo questi di realizzare situazioni in cui si può ravvisare una presenza virtuale del destinatario delle affermazioni offensive, sostanzialmente equiparabili alla presenza fisica.
Per tale motivo la Suprema Corte ha ritenuto che occorra procedere ad una valutazione caso per caso: se l’offesa viene profferita, ad esempio, nel corso di una riunione a distanza o da remoto, tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone; di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni, scritte o vocali, indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente presenti, ricorreranno i presupposti della diffamazione, come, per esempio, all’invio di e-mail, ovvero all’invio di messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti della persona offesa su una chat condivisa anche da altri soggetti, nel caso in cui la prima non li abbia percepiti nell’immediatezza, in quanto non collegata al momento del loro recapito.
Il discrimine tra diffamazione e ingiuria nel mondo virtuale
Il concetto di presenza della persona offesa qualora l’offesa all’onore o alla reputazione sia effettuata utilizzando i sistemi tecnologici è stato così specificato dagli Ermellini: si configura il delitto di diffamazione, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell’offesa, che resti deprivato della possibilità di replica, ovvero quando tra l’offensore e l’offeso non sia possibile instaurare un rapporto diretto, reale o virtuale, che garantisca a quest’ultimo un contraddittorio immediato, con possibilità di replica.
L’applicazione del principio di diritto nella vicenda
La Suprema Corte ha concluso che nel caso di pubblicazione di video offensivo su Tik Tok debba essere esclusa la presenza della persona offesa, mancando senz’altro la possibilità per la stessa di replicare in via immediata alle dichiarazioni offensive.
Gli Ermellini hanno infatti osservato che al momento della trasmissione del video in diretta, la circostanza che la persona offesa vi abbia assistito, non consente di affermarne la presenza, atteso che la pur prevista possibilità di inserire contestualmente dei commenti alle immagini e alle frasi pronunciate nel video, costituisce uno strumento di interlocuzione limitato che non mette in rapporto diretto e paritario offensore e offeso e perciò non garantisce un contraddittorio immediato, reale ed effettivo, in forme idonee ad assicurare una sostanziale parità delle armi.
Inoltre i video incriminati sono rimasti presenti sulla piattaforma social anche successivamente e sono stati visti e condivisi da numerose persone.
L’esito del ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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