Il 15 maggio è stato approvato il DDL di delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che integra e sviluppa le previsioni esistenti sul tema.
L’intento della legge di contrasto al bullismo
La nuova legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo. Non detta, invece, misure di carattere penale. Le disposizioni delle leggi speciali sul tema sono, in parte, rivisitate, in parte, mantenute.
Che cos’è il bullismo
Per bullismo si intende l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
Che cos’è il cyber-bullismo
Il cyber-bullismo è qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante è quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.
Le iniziative di carattere informativo
Sono previste iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le organizzazioni sportive e gli enti del Terzo settore. In particolare, tramite periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di controllo parentale, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
Il ruolo della scuola
Ogni istituto scolastico dovrà adottare un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ed istituire un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore.
Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano a qualsiasi titolo studenti iscritti all’istituto scolastico che dirige, applica le procedure adottate per il contrasto al fenomeno. Informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall’istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l’eventuale attivazione di misure rieducative.
Il ruolo del Tribunale per i Minorenni
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto adotta condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l’attivazione di misure rieducative, in particolare un percorso di mediazione oppure un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei Servizi Sociali. Ad esempio lo svolgimento di attività di volontariato sociale, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.
Il Tribunale per i Minorenni, all’esito del percorso, può dichiarare concluso il procedimento; oppure disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne; oppure disporre l’affidamento del minorenne ai servizi sociali; oppure disporre il collocamento del minorenne in una comunità.
Il ruolo della Polizia Postale
Invariata la previsione che stabilisce che la Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.
L’ammonimento del Questore
Nessuna modifica alla procedura di ammonimento: fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per diffamazione, minaccia, revenge porn e trattamento illecito di dati è applicabile la procedura di ammonimento. La persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. Il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale e, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.
La tutela amministrativa
Confermata la disposizione che concede la possibilità in capo al minore ultraquattordicenne, nonché a ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore di adire il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, al fine di ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete. In caso di mancata risposta entro 48 ore o se non è possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito o dei social media l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.
In Europa
Il 23 aprile il Parlamento Europeo ha presentato la proposta di risoluzione sull’implementazione di misure volte a combattere il bullismo, ed, in particolare, il cyberbullismo nell’UE, esortando la Commissione a intervenire a supporto degli Stati membri in campagne di sensibilizzazione riguardanti il fenomeno del cyberbullismo e chiedendole di supportare dei corsi di formazione per un uso corretto ed etico dei social media destinati ai più giovani. Infatti il Parlamento Europeo ha considerato che il cyberbullismo è in continuo aumento, a partire dal periodo di diffusione dei social media.
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