Lecita l’identificazione tramite gli indirizzi IP degli utenti che violano il diritto d’autore online

Identificazione IP violazione diritto autore

In data 30 aprile la Corte di Giustizia dell’UE-CGUE nella causa C-470/21 ha stabilito che una autorità pubblica nazionale responsabile della protezione del copyright online può accedere ai dati di identificazione degli utenti a partire da un indirizzo IP.

La vicenda

La Corte ha affrontato il seguente tema: se il diritto dell’Unione autorizza l’autorità pubblica francese competente per la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi contro le violazioni di tali diritti commesse su Internet (oggi è l’Autorità di regolamentazione della comunicazione audiovisiva e digitale-Arcom) ad accedere ai dati di identificazione, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, associati agli indirizzi IP, precedentemente raccolti dalle organizzazioni dei titolari dei diritti di copyright, ad identificare i titolari di tali indirizzi e ad dottare misure nei loro confronti, senza che tale accesso sia soggetto al previo controllo di un tribunale o di un organo amministrativo indipendente. Il caso, in particolare, riguardava utenti di servizi peer to peer.

Il processo avanti il Consiglio di Stato francese

La domanda alla Corte di Giustizia è stata presentata dal Consiglio di Stato francese a seguito di un procedimento promosso dalle associazioni francesi per la tutela dei diritti e delle libertà su Internet in merito alla legittimità del Sistema di gestione delle misure di protezione delle opere online: i ricorrenti hanno sostenuto che il Codice della proprietà intellettuale è contrario al diritto alla privacy sancito dalla Costituzione francese e viola il diritto dell’UE, poiché consente l’accesso ai dati di connessione in modo sproporzionato per i reati non gravi in materia di diritto d’autore commessi su Internet, senza il previo controllo da parte di un giudice o di un’autorità che offra garanzie di indipendenza e imparzialità.

La decisione

La Corte ha dichiarato che la conservazione generalizzata e indifferenziata di indirizzi IP, affinché l’autorità possa identificare i titolari di tali indirizzi, che sono stati utilizzati per le violazioni, e possa adottare misure nei loro confronti non costituisce necessariamente una grave ingerenza nei diritti fondamentali, ad alcune condizioni, tra cui:

  1. che tali dati siano conservati in condizioni e secondo modalità tecniche tali da escludere la possibilità che la conservazione consenta di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari di tali indirizzi IP, ad esempio stabilendo un profilo dettagliato di tali persone. Ciò può essere realizzato, in particolare, imponendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica l’obbligo di conservare le varie categorie di dati personali, come i dati identificativi, gli indirizzi IP e i dati relativi al traffico e all’ubicazione, in modo tale da garantire una separazione davvero ineccepibile di queste diverse categorie di dati, impedendo così, nella fase di conservazione, qualsiasi uso combinato di queste diverse categorie di dati, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario e precludendo al contempo qualsiasi uso che consenta di sorvegliare, tramite uno o più di tali indirizzi, l’attività online di tale persona.
  1. che l’accesso dell’autorità pubblica a tali dati, conservati separatamente e in modo veramente ineccepibile, serva esclusivamente a identificare la persona sospettata di aver commesso un reato e sia soggetto alle garanzie necessarie per assicurare che tale accesso non possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata degli intestatari degli indirizzi IP, ad esempio stabilendo un profilo dettagliato di tali persone.
  1. che avvenga il controllo da parte di un tribunale o di un organo amministrativo indipendente allorché l’incrocio dei dati consenta di trarre conclusioni precise sulla vita privata della persona il cui indirizzo IP è stato utilizzato per attività che possono violare il copyright. Tale controllo non può essere interamente automatizzato, deve avvenire prima di qualsiasi collegamento e riguarda le condotte di reiterazione del reato, che possono essere perseguite penalmente.

Il valore delle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale: spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile: pertanto è lecito immaginare che la portata di questa decisione possa svolgere effetti rilevanti su svariate vicende che riguardano condotte di utilizzo abusivo online del diritto d’autore e dei diritti connessi, non solo tramite i servizi peer to peer, ma anche tramite altri canali e piattaforme, come Telegram o siti che consentono agli utenti di fruire illecitamente dei contenuti protetti dal copyright.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo