Il 2 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2024/1260 del 24 aprile riguardante il recupero e la confisca dei beni. Gli Stati membri vi si conformeranno entro il 23 novembre 2026.
Obiettivo e oggetto della Direttiva
La Direttiva pone l’obiettivo di sviluppare la strategia dell’UE per la lotta alla criminalità organizzata, tra l’altro eliminando i proventi illeciti delle attività criminali: ciò infatti si reputa essenziale per smantellare le loro attività e impedire loro di infiltrarsi nelle economie legali, considerato che le organizzazioni incidono negativamente sulla libertà di concorrenza o influenzano le decisioni delle autorità pubbliche, minacciando lo Stato di diritto e la democrazia. La Direttiva stabilisce norme minime riguardanti il reperimento e l’identificazione, il congelamento, la confisca e la gestione di beni nell’ambito di un procedimento penale.
Il catalogo dei reati
La Direttiva si applica ai profitti derivanti da tutti i reati in cui è attiva la criminalità organizzata, che includono: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, pedopornografia, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica, criminalità organizzata, frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, falsificazione dell’euro e di altre monete, criminalità ambientale, inquinamento, abusi di mercato, favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali.
Gli Stati membri sono in particolare incoraggiati a fare in modo che i seguenti reatisiano inclusi nell’ambito di applicazione della presente direttiva: contraffazione e pirateria di prodotti, traffico illecito di beni culturali, falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati, omicidio volontario o lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro o presa di ostaggi, rapina organizzata o a mano armata, racket ed estorsione, traffico di veicoli rubati, reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, incendio doloso, frode e truffa, traffico illecito di materie nucleari e radioattive nonché i reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale.
I beni ed i proventi di reato che possono essere sottoposti alle misure di congelamento e confisca
I beni che possono essere sottoposti alle misure di congelamento e confisca sono di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, atti e documenti giuridici o strumenti in qualsiasi forma, compreso il formato elettronico o digitale, che attestano un titolo o un diritto su tale bene. Sono compresi le cripto-attività, gli strumenti finanziari, i fondi fiduciari, i documenti che possono far sorgere diritti di credito e di norma si trovano in possesso della persona interessata dalle procedure in questione.
In tali beni, infatti, si ritrova il provento dei reati, oggetto di confisca. In particolare, il provento di reato è ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, dai reati, consistente in qualsiasi bene e comprendente ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti in un altro bene e confuso con beni acquisiti da fonte legittima, fino al valore stimato dei proventi confusi e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile.
Le ipotesi di confisca
Preliminare e strumentale alla confisca è posto il congelamento: consiste in azioni immediate volte a conservare i beni fino all’emissione di un provvedimento di congelamento e nel congelamento in senso stretto, paragonabile al sequestro preventivo del nostro ordinamento.
Le ipotesi di confisca sono la confisca che segue alla sentenza di condanna penale, prevista sia in forma diretta, che per equivalente; la confisca estesa, equiparabile alla confisca allargata del sistema penale domestico, che statuisce la confisca dei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare in valore sproporzionato al proprio reddito; la confisca senza condanna, che riguarda i casi in cui non sia possibile concludere il processo penale per alcune ragioni, tra le quali il decesso dell’imputato; e infine la confisca di patrimonio ingiustificato collegato a condotte criminose, ovvero una confisca senza condanna,residualerispetto alle altre misure e applicabile quando queste non possono avere luogo, che concerne i beni derivati da condotte criminose commesse da un’organizzazione criminale che possano produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico considerevole.
I destinatari delle misure di congelamento e confisca
I provvedimenti di congelamento e confisca possono essere emessi nei confronti di persone fisiche e di persone giuridiche e di terzi non in buona fede.
L’utilizzo dei beni confiscati anche come risarcimento
Il recupero dei beni è destinato allo Stato ed altresì ai fini di restituzione e risarcimento dei danneggiati.
Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per consentire la possibilità di utilizzare i beni confiscati per scopi di interesse pubblico o sociali, in modo che sia possibile mantenere i beni confiscati come beni dello Stato a fini di giustizia, applicazione della legge o servizio pubblico o per scopi sociali o economici o trasferire tali beni confiscati alle autorità del comune o della regione in cui si trovano in modo che tali autorità possano utilizzarli per siffatte finalità, compresa la loro assegnazione a organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale.
Infine gli Stati membri possono utilizzare i beni strumentali, i proventi o i beni confiscati per contribuire ai meccanismi a sostegno di paesi terzi colpiti da guerre di aggressione.
Le modalità operative
È prevista l’istituzione degli Uffici per il recupero dei beni (in Italia già costituiti presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, strutturalmente incardinato presso il Ministero dell’Interno) allo scopo di reperire e identificare beni, cooperando e scambiando informazioni con gli Uffici di altri stati, con l’EPPO e con le altre autorità nazionali competenti. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire che gli uffici per il recupero dei beni possano rapidamente ottenere le informazioni dagli enti pertinenti in modo semplificato e standardizzato.
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