Annullamento della condanna del datore di lavoro per infortunio sul lavoro

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In data 28 dicembre 2023 la Corte di Cassazione ha depositato la pronuncia n. 51455 con cui ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna del datore di lavoro per il delitto di omicidio colposo occorso ad un lavoratore.

Condanna del datore di lavoro per infortunio sul lavoro: la vicenda

Il tribunale aveva ritenuto responsabile del delitto di omicidio colposo di un lavoratore l’amministratore unico di una società, quale datore di lavoro, e l’aveva condannato alla sanzione ritenuta equa al caso; la Corte d’Appello ha confermato la statuizione sulla colpevolezza e ridotto le pene. I giudici di merito hanno rimproverato al datore di lavoro di non aver delegato ad alcuno le funzioni di addetto alla materia antinfortunistica e responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, di aver omesso ogni controllo sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di non aver curato l’organizzazione dei dipendenti.

Il ricorso per cassazione

Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, evidenziando, tra l’altro, la motivazione illogica: si dava atto in sentenza delle circostanze per cui il datore di lavoro avesse provveduto ad elaborare a redigere il documento di valutazione dei rischi-DVR e il piano operativo di sicurezza-POS e che si fosse dotato di un’articolazione organizzativa funzionale che contemplava la nomina di un responsabile di cantiere e di un caposquadra-preposto e, quindi, che avesse proceduto alla delega di funzioni e, nel contempo, si sosteneva che non vi avesse provveduto. Anche la condanna del responsabile di cantiere e del preposto, ovvero dei delegati, per non aver correttamente adempiuto agli obblighi cui la delega li aveva gravati, evince la sussistenza della delega di funzioni.

La decisione della Suprema Corte e l’annullamento della condanna

La Suprema Corte ha avallato il ricorso, affermando che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni: ogni volta che le dimensioni dell’impresa non consentano un controllo diretto, esso è affidato a procedure, come ad es. report, controlli a campione, istituzione di ruoli dirigenziali. Piuttosto l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro si reputa assolto quando è assicurata la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato.

La Corte di Cassazione ha pertanto annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello.

Che cos’è la delega di funzioni

La delega di funzioni è un atto formale con cui il datore di lavoro trasferisce ad un altro soggetto i propri obblighi e poteri in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro: soprattutto nelle imprese di grandi dimensioni si rende idoneo all’onere del datore di lavoro di garante della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori affidare le funzioni a soggetti dedicati a questo scopo.

L’effetto della delega è l’abilitazione conferita da parte del datore di lavoro sul delegato ad esercitare in sua vece i poteri tipici di garante contro gli infortuni con i relativi doveri, il cui omesso o negligente adempimento può dar luogo a responsabilità penale. A seguito della delega il datore di lavoro trasferisce la propria posizione al delegato, determinando una mutazione dei propri obblighi, attinenti alla supervisione e sorveglianza – senza ingerenza – del nuovo garante.

La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite; l’obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo.

La legge definisce il perimetro della delega di funzioni da parte del datore di lavoro, prescrivendo:

  1. che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  2. che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. che essa sia accettata dal delegato per iscritto;
  6. che di essa sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo