Sequestro informatico: le regole della Cassazione per la copia forense dei device

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In data 15 dicembre 2023 la Corte di Cassazione ha depositato la sentenza di annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava il decreto di sequestro probatorio di copie forensi di materiale informatico disposto in relazione ai reati di concorso in corruzione ed accesso abusivo a sistemi informatici.

Sequestro informatico: il ricorso per cassazione

L’indagato ha presentato ricorso per cassazione, eccependo, tra l’altro, violazione di legge per avere il Pubblico Ministero attivato una ricerca indifferenziata su tutti i documenti presenti sui device, senza prescrivere alla Polizia Giudiziaria di selezionare solo i dati rilevanti ai fini dell’accertamento dei reati in contestazione provvisoria, senza esplicitare la correlazione tra la misura ed i reati e senza compiere la selezione dei dati nel minor tempo possibile.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha richiamato preliminarmente i precedenti maggiormente rilevanti in tema di prova digitale e informatica e li ha applicati alla fattispecie, declinando un elenco di regole cui il P.M. deve attenersi in questi casi:

  1. il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che chiarisca la finalità perseguita per l’accertamento dei fatti: si deve spiegare perché è necessaria l’ablazione ed essa sia la misura adatta al caso concreto, mentre strumenti cautelari meno invasivi siano inadeguati;
  2. il P.M. può disporre il sequestro probatorio di contenuti anche molto estesi, quando deve esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono rilevanti per le indagini;
  3. il P.M. può trattenere la copia integrale solo il tempo strettamente necessario all’espletamento delle operazioni tecniche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza;
  4. è dovere del P.M. selezionare i dati che soddisfino il nesso di strumentalità tra essi, il reato e l’esigenza probatoria, poiché il vincolo si può mantenere solo se il materiale digitale è pertinente rispetto al reato e svolge una necessaria funzione probatoria;
  5. il P.M. si deve organizzare adeguatamente per compiere la selezione delle informazioni telematiche che assolvono alla funzione probatoria del sequestro nel più breve tempo possibile;
  6. il P.M. deve provvedere alla immediata restituzione delle cose sequestrate non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti, soprattutto quando i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato;
  7. la copia forense dei dati contenuti nel contenitore sequestrato non rileva in sé come cosa pertinente al reato – ovvero ciò che il P.M. è legittimato a porre sotto vincolo svolgendo una funzione probatoria – poiché contiene un insieme indefinito di dati;
  8. la copia integrale costituisce solo una copia-mezzo che consente la restituzione dei device e non legittima il trattenimento di tutti i dati appresi;
  9. in caso di mancata tempestiva restituzione, l’interessato può presentare istanza di restituzione (considerando, comunque, che la ragionevole durata andrà valutata anche in rapporto alle difficoltà tecniche di acquisizione dei dati e all’eventuale mancanza di collaborazione dell’indagato nell’indicazione delle chiavi di accesso ai dispositivi);
  10. viene in rilievo il concetto di sacrificio eccessivo del diritto del singolo nei confronti della misura, quando si travalica il tempo necessario a selezionare i dati pertinenti al reato.

Nella vicenda in esame la motivazione del provvedimento impugnato era apparente, pertanto la Corte lo ha annullato con rinvio.

La giurisprudenza della Corte EDU

Tempi e modalità di copia della memoria dei device sequestrati devono rispondere anche ai principi sovranazionali. Il principio di proporzionalità è richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nelle cause relative alle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dalla CEDU. In particolare, i Giudici di Strasburgo hanno evidenziato che il bilanciamento tra gli interessi di accertamento dei reati e quelli del rispetto della proprietà non sono soddisfatti se l’interessato ha subito un onere eccessivo nel suo diritto di proprietà.

Dunque vi è la violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità quando non è rispettato il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e il diritto compromesso.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo