In data 28 dicembre 2023 la Corte di Cassazione ha depositato la pronuncia n. 51455 con cui ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza di condanna di una società per l’illecito amministrativo di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Annullamento della condanna dell’ente per infortunio sul lavoro: la vicenda
Il tribunale aveva ritenuto l’ente responsabile dell’illecito amministrativo di omicidio colposo e l’aveva condannato alla sanzione ritenuta equa al caso; la Corte d’Appello ha confermato la decisione. I giudici di merito hanno ritenuto l’ente responsabile dell’illecito perché, pur avendo adottato i documenti previsti per la prevenzione dei rischi ed indicato i soggetti responsabili della loro attuazione, in concreto si era dotato di una struttura gestionale ed organizzativa inadeguata rispetto agli obiettivi previsti da quei documenti.
Il ricorso per cassazione
L’ente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, che i giudici di merito avessero condannato l’ente in maniera illegittima e immotivata, poiché, pur riconoscendo l’assolvimento degli oneri ai fini della garanzia della prevenzione degli infortuni, lo ha rimproverato per la carenza e l’inadeguatezza dei medesimi. In particolare, le corti inferiori hanno associato l’ente al datore di lavoro, ascrivendo alla persona giuridica responsabilità della persona fisica e così mancando l’impiego del corretto criterio di imputazione della responsabilità colposa dell’ente.
La decisione della Suprema Corte
Preliminarmente la Suprema Corte ha affermato che la persona giuridica è chiamata a rispondere della commissione del delitto di omicidio colposo quale conseguenza della violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Il rimprovero alla persona giuridica dipende dalla colpa di organizzazione, ovvero un difetto di organizzazione per non aver saputo prevedere e impedire la commissione del reato presupposto attraverso l’adozione ed efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo e gestionale – MOG. Il modello organizzativo non coincide col sistema di gestione della sicurezza del lavoro incentrato sul documento di valutazione dei rischi – DVR o POS: il DVR individua i rischi implicati dalle attività lavorative e determina le misure atte a eliminarli o ridurli, mentre il MOG è strumento di governo del rischio di commissione di reati da parte degli apicali e dei subordinati alle direttive di costoro e delinea l’infrastruttura che permette il corretto assolvimento dei doveri prevenzionistici, discendenti dalla normativa di settore e dalla stessa valutazione dei rischi.
In conclusione la Corte di Cassazione ha evidenziato che edificare la responsabilità dell’ente su condotte che sono riferibili esclusivamente alla persona fisica rappresenta un errore giuridico e ha ribadito che il verificarsi del reato non implica ex se l’inidoneità o l’inefficace attuazione del modello organizzativo che sia stato adottato dall’ente. Ha quindi annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello.
Il MOG in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro
Il modello organizzativo e gestionale serve all’ente per tutelarsi rispetto al rischio di reato: l’ente non potrà essere ritenuto responsabile se, prima della commissione di uno dei reati presupposto da parte di un apicale o di un subordinato alle direttive di questi, aveva adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo da evitare illeciti della specie di quello verificatosi.
In ambito sicurezza sui luoghi di lavoro, la legge impone il compimento di tre attività: individuazione e gestione del rischio con predisposizione delle misure di prevenzione di protezione diretti a eliminare o, quantomeno, a contenere il rischio infortunio; istituzione di una rete di controllo e verifica dell’idoneità ed efficacia del modello; predisposizione di un adeguato sistema disciplinare che sanzioni la violazione delle regole contenute nel modello e le renda effettive.
In caso di condanna, le conseguenze sanzionatorie sono attenuate, anche se il MOG è implementato dopo la commissione del reato, a condizione che sia ne sia data attuazione prima del processo.
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