Lo scorso 15 ottobre la Corte di giustizia dell’Unione europea ha emesso la sentenza in cui ha affermato che una banca non può rifiutarsi di rimborsare immediatamente a un cliente l’importo di un’operazione di pagamento non autorizzata, per il motivo che tale cliente avrebbe reso possibile detta operazione per negligenza grave.
La vicenda
Una cliente di una banca polacca è stata vittima di una frode tramite phishing: un terzo si è presentato come interessato all’acquisto di un oggetto che ella stava vendendo su una piattaforma di vendita online e le ha inviato un link fraudolento, presentato come proveniente da tale piattaforma e destinato a confermare la vendita. Ingannata, la medesima ha cliccato su tale link che conduceva a un sito Internet che riproduceva l’aspetto di quello della sua banca e vi ha inserito i propri dati di connessione al servizio di e-banking. Grazie a tali dati, il terzo in questione è riuscito a trasferire dal conto bancario della cliente a un conto a lui intestato un importo pari a circa EUR 700.
Il giorno successivo la cliente ha segnalato l’operazione fraudolenta alla propria banca. Quest’ultima ha tuttavia rifiutato di rimborsare l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata ritenendo che la cliente, per negligenza grave, avesse reso possibile tale operazione venendo meno al proprio obbligo di proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate.
A seguito del rifiuto di quest’ultima di rimborsare l’importo, costei ha promosso un’azione giudiziaria per ottenere il rimborso della somma. Nell’ambito della controversia il Tribunale ha presentato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sull’interpretazione della direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. In particolare, la Corte nazionale ha domandato se, alla luce del diritto dell’Unione, la banca, in qualità di prestatore di servizi di pagamento, sia tenuta a rimborsare immediatamente l’importo di un’operazione non autorizzata, anche qualora ritenga che il cliente abbia commesso una negligenza grave.
La decisione della CGUE
La decisione della CGUE è stata affermativa e ha espresso il seguente principio: in caso di operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a rimborsare immediatamente l’importo di tale operazione, al più tardi entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ne è venuto a conoscenza o ne è stato informato, a condizione che il cliente ne informi senza indugio tale prestatore di servizi di pagamento.
Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento può chiedere successivamente al cliente il rimborso delle perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate qualora esse derivino da un inadempimento, per negligenza grave da parte del pagatore, degli obblighi incombenti al pagatore, promuovendo un’azione giudiziaria. Toccherà alla banca l’onere di dimostrare che le perdite subite derivino dal fatto che il cliente, dolosamente o per negligenza grave, ha violato gli obblighi a lui incombenti, in particolare quello di proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate.
Grazie a questa pronuncia ora spettano al prestatore di servizi di pagamento la decisione se procedere giudizialmente e quindi l’azione della pretesa e l’onere della prova, mentre sinora il rischio giudiziario e i relativi oneri ricadevano in capo al cliente.
Eccezione al principio
È prevista un’unica eccezione a tale obbligo di rimborso immediato: nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode commessa dal cliente e comunichi tali motivi per iscritto all’autorità nazionale competente.
Pagamento non autorizzato e diritto al rimborso
Il rimborso immediato è previsto solamente per i casi di pagamento non autorizzato. Con questa locuzione si individua il pagamento disposto da un terzo senza il consenso del titolare del conto, cui sono stati sottratti i codici. Esempi sono il bonifico eseguito dopo che il correntista ha inserito i propri dati su un sito clone della banca e l’uso dei dati di una carta clonata per acquisti online: si tratti di casi in cui l’ordine di pagamento proviene non dal cliente della banca ma dell’autore del reato.
Esclusioni al diritto al rimborso
Il rimborso immediato è, invece, escluso se l’operazione di pagamento è agita direttamente dal cliente della banca, seppur tratto in inganno. Esempio è la truffa finanziaria: il cliente della banca che abbia operato un investimento fasullo, trasferendo somme dal proprio conto a quello del finto trader, non potrà accedere alla richiesta di rimborso immediato.
L’efficacia delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea
Una sentenza emessa in via pregiudiziale dai Giudici di Lussemburgo vincola il giudice nazionale quanto all’interpretazione o alla validità delle norme e degli atti dell’Unione cui essa si riferisce, indicando il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità.
In particolare, il principio di questa pronuncia vincola anche i giudici italiani chiamati a decidere casi analoghi.
Procedimento per ottenere il rimborso immediato
Si procede subito alla segnalazione alla banca dell’avvenuto illecito, alla contestazione del pagamento per iscritto e alla richiesta di riaccredito immediato, richiamando la sentenza della Corte di giustizia. Se la banca non rimborsa, si può presentare reclamo alla medesima e poi rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.
La prassi delle banche precedente questa sentenza
La prassi delle banche precedente questa sentenza, avallata dalla dottrina, era orientata al rifiuto del rimborso immediato, ritenendo che il cliente avesse reso possibile l’operazione non autorizzata a causa di una negligenza grave – in particolare omettendo di adottare le misure necessarie per proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate.
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