Candidabilità post patteggiamento

candidabilita post patteggiamento

Secondo il Ministero dell’Interno la Riforma Cartabia consente a tutti i soggetti per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento a pena fino a due anni di non incorrere più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni, se le pene accessorie non sono state applicate, così superando la previsione ostativa della Legge Severino.

La Riforma Cartabia effettivamente ha introdotto nel codice di procedura penale una regola generale: se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna.

Il Ministero dell’Interno, confortato da un parere dell’Avvocatura Generale, ha ritenuto che le disposizioni delle Legge Severino relative all’incandidabilità non siano di natura penale e, quindi, oggi non producono più effetto.

Il parere sembra orientato a ravvisare una portata retroattiva degli effetti della novella, cosicché i soggetti che sinora versavano in situazione d’incandidabilità a seguito di patteggiamento possono concorrere alle elezioni.

La posizione del Ministero dell’Interno non è però pacifica e il candidato potrebbe incorrere in diatribe giudiziarie.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo