Cyber-bullismo

cyber bullismo avvocato dal pozzo

Il cyber-bullismo è definito dalla L. 29 maggio 2017, n. 71 quale qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di  minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo.

La definizione contiene una sorta di catalogo dei reati che possono essere realizzati dal cyber-bullo ai danni del minorenne, tra i quali estorsione, minaccia, violenza privata, diffamazione, lesioni, percosse, sostituzione di persona, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone, accesso abusivo ad un sistema informatico, pornografia minorile, detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, istigazione al suicidio, truffa.

La difesa penale è preceduta dall’ammonimento del questore ed è affiancata dalla tutela amministrativa: è prevista la possibilità in capo al minore ultraquattordicenne, nonché a ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore di adire il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, al fine di ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete. In caso di mancata risposta entro 48 ore o se non è possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito o dei social media l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo