È illegittimo l’utilizzo dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche nelle indagini amministrative relative a illeciti di natura corruttiva

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È illegittimo l’utilizzo dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche nelle indagini amministrative relative a illeciti di natura corruttiva – sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 7 settembre 2023.

La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 7 settembre 2023 nella causa C-162/22 esamina il tema, proposto dalla Corte suprema amministrativa della Lituania, del bilanciamento degli opposti interessi rappresentati dal diritto alla riservatezza delle comunicazioni, tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e dalla legittimazione alla limitazione di tale diritto in caso di gravi reati, come disciplinato dalla Direttiva 2002/58 relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche.

L’importanza della decisione

L’intervento è rilevante essendo la prima pronuncia della Curia sull’incidenza dell’uso dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile sull’ingerenza nei diritti fondamentali.

Il tema affrontato dalla Curia

Il tema analizzato dalla Corte ha riguardato, in particolare, la legittimità dell’uso secondario di tali dati personali – correttamente conservati dai fornitori di comunicazioni elettroniche e originariamente messi a disposizioni delle autorità competenti ai fini di lotta alla criminalità grave – in una indagine amministrativa su condotte illecite di natura corruttiva poste in essere da un pubblico ministero, perciò rimosso dal suo incarico.

Quali sono i dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che possono essere conservati e messi a disposizione delle autorità giudiziarie

I dati relativi a comunicazioni elettroniche espressamente presi in considerazione dalla normativa e dalla giurisprudenza europee sono i dati relativi al traffico, ovvero quelli necessari per trovare e identificare l’origine di una comunicazione, per determinare la destinazione di una comunicazione, per determinare la data, l’ora e la durata di una comunicazione e quelli relativi all’ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile.

Ebbene, non tutti i dati relativi a comunicazioni elettroniche possono essere conservati. Infatti, la Corte ha precisato che sono vietate misure legislative che prevedono a titolo preventivo per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione.

I casi che legittimano la conservazione e l’utilizzo dei dati per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza sono stati specificati dalla Curia, che ha chiarito che sono legittime misure legislative che prevedono una conservazione mirata di tali dati delimitata per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario; una conservazione generalizzata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario; una conservazione generalizzata dei dati relativi all’identità anagrafica degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica.

La ragione della deroga all’obbligo di garantire la riservatezza dei dati personali

Agli stati membri è consentito introdurre eccezioni all’obbligo di garantire la riservatezza dei dati personali in ragione di obiettivi idonei a giustificare una limitazione dei diritti: tali obiettivi sono tassativi; tra essi esiste una gerarchia in funzione della loro rispettiva importanza; l’importanza di essi deve essere rapportata alla gravità dell’ingerenza che ne risulta, secondo il principio di proporzionalità.

In particolare, l’obiettivo di salvaguardia della sicurezza nazionale è idoneo a giustificare misure che comportino ingerenze nei diritti fondamentali; invece per quanto riguarda l’obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati solo la lotta alle forme gravi di criminalità e la prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze gravi nei diritti fondamentali.

La decisione della Corte

Nel caso esaminato i Giudici di Lussemburgo hanno deciso che i dati di traffico e i dati relativi all’ubicazione delle apparecchiature di comunicazione mobile, conservati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica e messi a disposizione delle autorità giudiziarie ai fini della lotta alla criminalità grave, non possono essere destinati e utilizzati per un uso successivo al fine di realizzare obiettivi – come nel caso di specie l’accertamento amministrativo di una condotta illecita di natura corruttiva – che sono di importanza minore nella gerarchia degli obiettivi di interesse generale.

Quindi i dati relativi a comunicazioni elettroniche non possono essere utilizzati nei procedimenti amministrativi vertenti su illeciti disciplinari o su condotte illecite, ad esempio di natura corruttiva.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo