Reati tributari: la nuova causa di non punibilità

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Il Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 ha introdotto all’art. 23 una previsione per i reati tributari di omesso versamento IVA, omesso versamento ritenute d’imposta e omesso versamento oneri previdenziali, che estende la causa di non punibilità ai pagamenti tardivi effettuati dopo la sentenza di primo grado e determina il proscioglimento dell’imputato in appello.

Se l’imputato versa integralmente al fisco quanto dovuto, il reato è estinto ed egli è prosciolto. Finora era possibile estinguere il debito con l’Erario entro l’inizio del processo di I grado. In questo modo il soggetto avrà tempi più lunghi per provvedere, anche rateizzando e, se condannato in I grado e appellante, potrà essere assolto, avendo estinto il debito.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo