L’estinzione del reato di omessa dichiarazione per prescrizione e la sorte della confisca per equivalente

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La vicenda

La Corte di Cassazione, sez. III penale, in data 6.12.2023, ha annullato senza rinvio la sentenza con cui la Corte d’Appello di Venezia aveva dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato di omessa dichiarazione, cui all’art. 5 d. lgs. 74/2000, per prescrizione del delitto relativo all’annualità del 2011 nella vicenda di un amministratore di fatto di una società che aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA per tre annualità (2011, 2012, 2013) e confermato la decisione sulla confisca per equivalente, non riducendone l’ammontare riferito al periodo prescritto.

L’importo dell’imposta evasa era stato determinato in complessivi euro 2.018.843,92 e la confisca per equivalente era stata disposta fino alla concorrenza di detta somma complessiva sui beni nella disponibilità dell’imputato.

Il ricorso per cassazione

Il condannato ha presentato ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, la violazione della disciplina della confisca per equivalente, posto che la statuizione ablativa non avrebbe dovuto essere confermata, ma ridotta dell’ammontare stimato relativo all’evasione per l’anno d’imposta 2011, in ragione della decisione di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La decisione della Corte di Cassazione riguardo la confisca per equivalente

La Corte di Cassazione ha precisato che la statuizione sulla confisca per equivalente non avrebbe dovuto essere confermata nella sua interezza, ma la confisca avrebbe dovuto essere ridotta in misura corrispondente all’ammontare del profitto relativo all’anno 2011, pari ad euro 1.067.923,85. La Corte di Cassazione ha perciò annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’ammontare della confisca per equivalente, rideterminandone la somma riferita alle due annualità di condotta criminosa per le quali la condanna è stata confermata.

Che cos’è la confisca per equivalente?

La confisca per equivalente è una sanzione disciplinata dall’art. 12 bis del d. lgs. 74/2000, in vigore dal 22 ottobre 2015, e definita anche confisca per valore. Essa è volta a privare l’autore del reato del beneficio economico tratto dall’illecito: nei reati tributari il profitto si realizza attraverso il mancato pagamento dell’imposta dovuta e, pertanto, non attraverso il diretto conseguimento di un provento in denaro, ma grazie ad un risparmio economico, che in quanto tale non può essere assoggettato a confisca ex art. 240 c.p.

Essa opera quando non sia possibile intervenire direttamente sui beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato, ovvero con la confisca diretta: nell’impossibilità di aggredire direttamente il prezzo o il profitto del reato vengano colpiti da provvedimento ablativo somme di denaro, beni o altre utilità del condannato per un valore pari ai proventi illeciti.

Si differenzia dalla confisca diretta, che è invece una misura di sicurezza e che si sostanzia nella confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell’agente, in quanto vantaggio per l’autore del reato tributario.

La prescrizione del reato di omessa dichiarazione e la confisca

La confisca per equivalente, essendo una sanzione, può disporsi solamente in caso di una pronuncia di condanna e se interviene la prescrizione del reato dev’essere revocata; viceversa la confisca diretta va mantenuta in caso di prescrizione dei reati, essendo non una sanzione ma una misura di sicurezza.

La messa alla prova e la confisca per equivalente

Nel caso di confisca per equivalente disposta in relazione a reato tributario dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova la statuizione non può essere mantenuta.

Il patteggiamento e la confisca

La confisca diretta e la confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato tributario vanno obbligatoriamente disposte anche con sentenza di patteggiamento, anche se la misura non ha formato oggetto dell’accordo fra le parti.

La confisca per equivalente nel caso di persona giuridica

Nel caso di profitto nella disponibilità di una persona giuridica derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante è legittimo il sequestro preventivo della somma finalizzato alla confisca diretta, in quanto l’ente non può considerarsi una persona estranea al reato. Viceversa il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non può essere disposto sui beni dell’ente, in quanto soggetto terzo rispetto all’autore del reato.

Lo studio legale Dal Pozzo presta la propria assistenza a soggetti privati, enti ed imprese anche in tema di reati tributari.

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Studio Dal Pozzo

Avvocato penalista Milano

Avv. Licia Dal Pozzo