Il decreto legislativo sanzioni tributarie 14 giugno 2024 n. 87 è in vigore dal 29 giugno 2024 e concretizza alcuni dei principi e dei criteri direttivi della delega fiscale, di cui alla Legge 9 agosto 2023 n. 111. In particolare, la riforma è dedicata alle sanzioni, penali ed amministrative, e mira a razionalizzare il sistema sanzionatorio, per renderlo più equo e proporzionato.
Modifiche alle norme penali
Per quanto riguarda le modifiche alle norme penali, il decreto contempla novità considerevoli, introducendo nuove ipotesi di non punibilità e altre norme di favore tramite la previsione di circostanze attenuanti e meccanismi di compensazione tra i sistemi sanzionatori penale ed amministrativo.
Omesso versamento di ritenute di ritenute dovute o certificate
Se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione non si integra la fattispecie penale di omesso versamento di ritenute di ritenute dovute o certificate ed il contribuente non è punito. La soglia di punibilità rimane immutata e, segnatamente, superiore a centocinquantamila euro. Se vi è decadenza dal beneficio della rateazione il soggetto è punito solo se l’ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro.
Omesso versamento di IVA
Anche per il reato riscossivo di omesso versamento di IVA è prevista la medesima disciplina: se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione non si integra la fattispecie penale ed il contribuente non è punito. Anche qui la soglia di punibilità rimane inalterata, ovvero superiore duecentocinquantamila. Se vi è decadenza dal beneficio della rateazione il soggetto è punito solo se l’ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.
Indebita compensazione
Per il reato di indebita compensazione mediante crediti non spettanti, è prevista una causa speciale di non punibilità, al ricorrere di condizioni di obiettiva incertezza sugli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito, anche per la natura tecnica delle valutazioni. La regola si riferisce alle sole indebite compensazioni mediante crediti non spettanti e non contempla quelle mediante crediti inesistenti.
Le cause di non punibilità
Per i delitti di omesso versamento di ritenute di ritenute dovute o certificate e omesso versamento di IVA è statuito che essi non siano punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute rispettivamente all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto.
Crisi di liquidità: applicabile la non punibilità
Il decreto considera quale circostanza integrante la causa di non punibilità di cui il giudice deve tenere conto la crisi non transitoria di liquidità dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto
Il giudice può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto regolata dal codice penale alle fattispecie di omesso versamento di ritenute di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione valutando gli indici dell’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore della soglia di punibilità; l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento rateizzato; l’entità del debito residuo; la situazione di crisi.
Le circostanze attenuanti
Nel caso in cui l’estinzione del debito non avviene entro il termine del predibattimento ma si verifica prima della chiusura del dibattimento di I grado, se vi è condanna penale, le pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; dell’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissione tributaria; della pubblicazione della sentenza.
La sospensione del processo penale con rateazione prolungata
Nel caso in cui l’estinzione del debito non avvenga entro il termine del predibattimento, si prevede la sospensione del processo quando è comunque in corso la rateazione del debito. La durata della sospensione è di un anno, prorogata ex lege di tre mesi e di successivi tre mesi da parte del giudice, se costui lo reputa necessario per consentire l’integrale pagamento del debito.
Ne bis in idem tra sanzioni penali ed amministrative
Il decreto introduce un meccanismo di compensazione che integra i sistemi sanzionatori amministrativo e penale: quando per lo stesso fatto di cui ai reati di omesso versamento di ritenute di ritenute dovute o certificate, omesso versamento di IVA e indebita compensazione è stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa al momento della determinazione della sanzione di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o sentenza assunti in via definitiva.
Limitazione a sequestro e confisca
Il sequestro non può essere disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione.
L’efficacia di giudicato dell’assoluzione penale nel processo tributario e nel processo di Cassazione
Il decreto riconosce espressamente che la sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste e l’imputato non lo ha commesso fa stato nel processo tributario nel giudizio di merito ed anche nella fase di legittimità quanto ai fatti oggetto di valutazione.
Richiesta di patteggiamento
Per i delitti di cui al presente decreto la richiesta di patteggiamento può avvenire solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso.
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